(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 172 del 9 dicembre 2002) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Oggetto e finalita' della legge 1. La Regione Emilia-Romagna riconosce il ruolo dell'associazionismo come espressione di impegno sociale e di autogoverno della societa' civile e ne valorizza la funzione per la partecipazione alla vita della comunita' regionale. 2. La Regione favorisce il pluralismo e l'autonomia delle associazioni e ne sostiene le attivita', sia quelle rivolte agli associati che quelle rivolte a tutta la collettivita'. 3. A tal fine la Regione, nell'esercizio delle proprie competenze legislative ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, ispirandosi al principi ed al valori della Costituzione e della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (disciplina delle associazioni di promozione sociale), con la presente legge detta norme per la valorizzazione dell'associazionismo di promozione sociale quale espressione d'impegno e pluralismo della societa' civile. 4. Con la presente legge, la Regione detta altresi' i principi generali che favoriscono i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale, nella salvaguardia dell'autonomia delle associazioni stesse.