(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna
                     n. 172 del 9 dicembre 2002)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                   Oggetto e finalita' della legge
    1.    La    Regione    Emilia-Romagna    riconosce    il    ruolo
dell'associazionismo   come  espressione  di  impegno  sociale  e  di
autogoverno  della  societa' civile e ne valorizza la funzione per la
partecipazione alla vita della comunita' regionale.
    2.  La  Regione  favorisce  il  pluralismo  e  l'autonomia  delle
associazioni  e  ne  sostiene  le  attivita', sia quelle rivolte agli
associati che quelle rivolte a tutta la collettivita'.
    3. A tal fine la Regione, nell'esercizio delle proprie competenze
legislative ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, ispirandosi al
principi  ed  al  valori  della Costituzione e della legge 7 dicembre
2000,  n.  383 (disciplina delle associazioni di promozione sociale),
con   la   presente   legge   detta   norme   per  la  valorizzazione
dell'associazionismo   di   promozione   sociale   quale  espressione
d'impegno e pluralismo della societa' civile.
    4.  Con  la  presente legge, la Regione detta altresi' i principi
generali che favoriscono i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le
associazioni di promozione sociale, nella salvaguardia dell'autonomia
delle associazioni stesse.